NOVITA’ I.C.I. INTRODOTTE DAL DL 93/2008 IN BASE ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VIGENTI IN MATERIA PRESSO IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE.
Sono escluse dal pagamento dell’ICI:
L’ABITAZIONE PRINCIPALE:
1.Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
GLI IMMOBILI ASSIMILATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI:
2.Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
3.Alloggio regolarmente assegnato, di proprietà dell’Istituto Autonomo Case popolari (IACP);
4.Abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
5.Abitazione posseduta a titolo di proprietà da cittadini iscritti nelle liste AIRE, a condizione che non risulti locata. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
6.Unità immobiliare del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune ove è ubicata la casa coniugale. L’esclusione dall’ICI non opera per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9.
LE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE:
7.Pertinenze, che costituiscono parti integranti dell’abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorché distintamente iscritte in catasto, sino ad un massimo complessivo di tre unità, non locate, e purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole e continuativo a servizio dell’abitazione principale direttamente dal soggetto passivo d’imposta, per le fattispecie elencate ai punti da 1) a 7).
Si applica l’aliquota agevolata del 2 per mille a:
GLI IMMOBILI AFFITTATI EX ART.2, COMMA 3, LEGGE 431/98:
8.Immobili classificati nelle categorie catastali da A1 ad A8 e relative pertinenze (categoria catastale C2, C6 e C7), locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali ai sensi dell’Accordo locale per la città di San Donato Milanese ai sensi dell’art.2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 N.431.
Si applica l’aliquota agevolata del 4,5 per mille a:
GLI IMMOBILI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
9.Immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/8 e relative
pertinenze (cat. Catastale C/2, C/6, C/7), nei quali sono in corso lavori di ristrutturazione in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, limitatamente al periodo compreso tra le date di inizio e fine lavori.
10.Ai sensi dell’art. 1 comma 5 della L. n. 449/97, viene fissata al 4,5 per mille, l’aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall’inizio lavori.
11.Immobili di proprietà di residenti il cui nucleo familiare non usufruisce dell’aliquota per abitazione principale, classificati nelle categorie catastali da A2 ad A7 e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7), concessi in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado (residenti). L’agevolazione è concessa per massimo n. 1 unità. L’esclusione dall’ICI non opera per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9.
Si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille a:
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI:
12.Terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati i cui requisiti oggettivi, ovvero per i quali i requisiti soggettivi dei possessori, non risultano compresi tra quelli specificati nelle fattispecie di cui ai punti da 1) a 11) e 13).
Si applica l’aliquota maggiorata del 9 per mille a:
GLI IMMOBILI SFITTI:
13.Immobili classificati nelle categorie catastali da A1 ad A8 e relative pertinenze (C2, C6 e C7), per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Per ulteriori informazioni: Servizio Entrate - Tel. 02.52772432

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