lunedì 27 settembre 2010

Ecco nuove regole per energia pulita - Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si tratta di disposizioni attese che danno forma a una disciplina unica, valida su tutto il territorio nazionale, in grado di consentire il superamento della frammentazione normativa del settore delle fonti rinnovabili. Il provvedimento introduce e regola i principi per lo sviluppo del comparto offrendo un quadro di regole per la trasparenza amministrativa dell'iter di autorizzazione e per la salvaguardia delle pari condizioni e della trasparenza nell'accesso al mercato dell'energia. Fissa inoltre le modalità per il monitoraggio delle realizzazioni e l'informazione ai cittadini; stabilisce modi e iter di autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche; offre le informazioni, fonte per fonte, delle tipologie di impianto e delle modalità di installazione per l'accesso alle procedure semplificate. Nel decreto sono anche chiarite le regole per le modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione; i criteri e i requisiti per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici. E allo scopo di rendere equilibrate le esigenze di sviluppo del settore e le istanze di tutela del territorio identifica le caratteristiche di eventuali aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, che possono essere individuate dalle Regioni. Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatori o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili. Nel rispetto della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non possono essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi ad oggetto l'attività di produzione di energia elettrica, in quanto non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa. Tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica. Le Regioni rendono pubbliche le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell' impianto e della localizzazione, l'autorità competente al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da allegare all'istanza. Il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia. Spetta alle Regioni prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie determinate sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento.Fonte: Ansa.it

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