giovedì 26 gennaio 2012

Crespiatica - Ristrutturare l’antica stalla è vietato

Se il comune decide che un’area storicamente agricola deve diventare residenziale, può impedire all’agricoltore di ristrutturare la stalla per proseguire la storica attività di famiglia: lo ha confermato la seconda sezione del Tar di Milano, ponendo fine a una battaglia legale iniziata quasi due anni fa, quando l’ufficio tecnico aveva ordinato la demolizione di alcuni muri innalzati in una stalla.
Secondo i giudici amministrativi, l'ordinanza è legittima, e il ricorso presentato dalla proprietaria è stato respinto.La stalla, un tempo, ospitava vacche da latte. La proprietaria, A. R., nel 2003 aveva effettuato dei lavori per rendere la struttura idonea all’allevamento dei cavalli, ma nel 2010 l’amministrazione comunale aveva contestato la circostanza che fin dal 2002 la zona è classificata come “residenziale B1 di completamento”, soggetta a piani di recupero. In realtà, la destinazione residenziale era stata adottata dal consiglio comunale nell'ottobre del 2002, ma approvata in via definitiva solo nel marzo del 2004.All’inizio del 2003, però, il comune di Crespiatica aveva già ordinato la sospensione dei lavori, contestando che un muro e i tramezzi per separare i box dei cavalli sarebbero stati incompatibili con la nuova destinazione residenziale. La questione era rimasta in sospeso fino all'estate del 2010, quando dal municipio era partita una nuova ordinanza, questa volta di demolizione, con preavviso di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle strutture realizzate in assenza di titolo abilitativo, qualora la demolizione non venisse effettuata. Da qui il ricorso al Tar presentato dalla proprietaria, che ha ricordato anche che sua madre era già stata giudicata per l'ipotesi di abuso edilizio, dal tribunale di Lodi, ed era stata assolta “perché il fatto non sussiste”.Secondo il Tar, però, la sentenza penale aveva ritenuto che le opere fossero soggette al più semplice regime dell'autorizzazione, secondo il comune, invece, era richiesta la concessione edilizia, e, comunque, le sentenze penali non vincolano le decisioni della giustizia amministrativa. La proprietaria ha segnalato al Tar anche la “notevole confusione urbanistica della zona”: a questa argomentazione, il tribunale amministrativo ha però replicato che questo aspetto avrebbe dovuto essere impugnato in sede di osservazioni al piano regolatore, mentre quando è scattata l’ordinanza le norme urbanistiche erano già pienamente vigenti.Fonte: Il Cittadino
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